La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo ex art. 54-bis D. Lgs. n. 165/2001 ratione temporis applicabile (c.d. whistleblowing) non può essere estesa fino a ricomprendere improprie attività investigative poste in essere dal lavoratore, in violazione dei limiti di legge, per raccogliere prove di illeciti nell’ambiente di lavoro né può riconoscersi efficacia scriminante alla segnalazioni effettuate per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori.
Cassazione Civile, Sezone L, sentenza 27 giugno 2024 n.17715