16.10.2024
Avvocati – Controversie familiari – Dovere di astensione

Il dovere di astensione previsto dall’art. 24, comma 5, del codice deontologico trova applicazione anche nelle ipotesi contenute nel comma 4 dell’art. 68 dello stesso codice secondo cui l’assistenza del minore in cointriversie familiari impone all’avvocato di astenersi dal prestare la propria assistenza in sucessive controversie familiari, onde evitare il conflitto di interessi, anche solo potenziali.
La responsabilità disciplinare dell’avvocato opera qualora le parti aventi interesssi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di ina stressa società o associazione profssionale o ccasionale.
esercitino neli stessi locali e collaborino professionalmente in manidera non occasionale.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 26 luglio 2024 n. 20881