16.10.2024
Licenziamento per g.m.o. – Obbligo di repechage – Limiti

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repechage anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2 ,cod.civ. è limitato alla ricollocazione in mansioni inferori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di specifica formazione.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 20 giugno 2024 n. 17306