In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ove la ristrutturazione dell’azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore,salva l’idondeità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impoiego in altri reparti dell’azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni.
Cassazione civile, Sezione L, ordinanza 02 luglio 2024