Premesso che esiste continuità fra i vari testi di legge che hanno disciplinato l’uso degli impianti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, il consenso dei lavoratori (anche di tutti i lavoratori) non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che non abbia raggiunto un accordo sindacale ovvero non abbia avuto l’autorizzazione della D.T.L.
Infatti la specifica norma penale, al pari di quelle che richiedono l’intervento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori per la disciplina degli assetti nei luoghi di lavoro, tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale.
La installazione degli impianti audiovisivi, da ultimo, disciplinata dall’art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015 attuativo del c.d. Job Act, costituisce anche comportamento antisindacale reprimibile con la speciale tutela di cui all’art. 28 Statuto Lavoratori.
Cassazione Penale, III Sezione, 8 maggio 2017 n. 22148