15.05.2017
Condominio – Sottotetto – Proprietà esclusiva: condizioni

La natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, cod. civ. quando il sottotetto è oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune.

Viceversa, allorché il sottotetto assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.

La illegittima occupazione del sottotetto da parte del singolo condomino in assenza del consenso degli altri condomini determina un danno in re ipsa, qualificabile come lucro cessante se la parte comune è suscettibile di utilizzazione e sia di natura potenzialmente fruttifera.

Cassazione Civile, II Sezione, 8 maggio 2017 n. 11184