In caso di esecuzione presso terzi, la rinunzia agli atti effettuata dal creditore procedente non libera il terzo pignorato dall’obbligo di custodia ex art. 546 c.p.c., non essendo i terzi pignorati parte del processo esecutivo.
E’ necessario un provvedimento del giudice che il creditore procedente ha l’onere di comunicare ai terzi pignorati.
Tribunale Torino 7 novembre 2016, da IL Caso.it, Giurisprudenza, 17151, 2 maggio 2017