15.05.2017
Esecuzione presso terzi – Rinuncia del creditore – Onere di comunicazione

In caso di esecuzione presso terzi, la rinunzia agli atti effettuata dal creditore procedente non libera il terzo pignorato dall’obbligo di custodia ex art. 546 c.p.c., non essendo i terzi pignorati parte del processo esecutivo.

E’ necessario un provvedimento del giudice che il creditore procedente ha l’onere di comunicare ai terzi pignorati.

Tribunale Torino 7 novembre 2016, da IL Caso.it, Giurisprudenza, 17151, 2 maggio 2017

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