Affinché il divieto di patto commissorio possa ritenersi violato, devono ricorrere almeno due elementi:
- che sussista un debito ex mutuo tra venditore-debitore e acquirente-creditore, preesistente o coevo alla vendita;
- che il trasferimento del bene abbia funzione di garanzia provvisoria rispetto alla avvenuta erogazione di un finanziamento e tale funzione di garanzia debba essere suscettibile di evolversi, a seconda che il venditore-debitore adempia o meno all’obbligo di restituire le somme ricevute.
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 09 ottobre 2018 n. 24917