15.10.2018
Trasferimento d’azienda – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Collegamento

Se è pur vero che, ai sensi dell’art. 2112, 4 comma, cod. civ. il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, il pressoché contemporaneo licenziamento per giustificato motivo oggettivo ben può essere legittimo se motivato dalla parziale esternalizzazione delle funzioni assegnate al lavoratore e nell’accentramento delle restanti al vertice aziendale, in ragione della nuova organizzazione aziendale e quindi per una ragione diversa dalla vicenda traslativa.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 09 ottobre 2018 n. 24835