15.10.2018
Lavoro – Assegnazione a mansioni inferiori – Rifiuto della prestazione – Licenziamento: legittimità – Limiti

L’illegittimo comportamento del datore di lavoro, consistente nell’assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, purché tale reazione sia connotata da caratteri di positività, risultando proporzionata e conforme a buona fede.

Il lavoratore può richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutare aprioristicamente l’adempimento, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’imprenditore ex artt. 2086 e 2104 cod. civ., salvo che l’inadempimento del datore di lavoro sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore o da esporlo a responsabilità penale.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 03 ottobre 2018 n. 24118

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