La differenziazione fra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 208/2008 modificato dalla L. n. 13/2009 al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’art. 844 cod. civ. con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del limite della normale tollerabilità, dovendo ritenersi prevalente il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.
Il superamento dei limiti di rumore stabiliti da leggi e regolamenti che regolano la attività produttive è sicuramente illecito in quanto, se le immissioni superano i limiti di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, a maggior ragione devono considerarsi intollerabili ex art. 844 cod. civ. ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino.
In materia di danno non patrimoniale da immissioni, l’assenza di un danno biologico non documentato non osta al risarcimento del danno ex art. 2059 cod. civ. conseguente ad immissioni illecite, allorché sia stato leso il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, la cui prova può essere data anche da presunzioni.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 01 ottobre 2018 n. 23754