15.10.2018
Immobili – Abusiva occupazione – Ordinanza di sgombero – Mancata assistenza della Forza Pubblica – Responsabilità della P.A.

Accertato in fatto che 50 appartamenti furono occupati abusivamente, che la Procura della Repubblica ne ordinò lo sgombero, che Comune, Prefetto e Questore si astennero deliberatamente di eseguire il provvedimento della Procura, l’omessa attuazione, da parte degli organi di polizia o di altre amministrazioni competenti, dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria  costituisce un fatto illecito in sede civile e può costituire delitto in sede penale.

Né tale comportamento può essere giustificato da un preteso modo di tutelare l’ordine pubblico. Infatti:

  • la tutela dell’ordine pubblico si attua ripristinando la legalità violata e non già assicurando al reo il godimento del frutto del reato;
  • nessun bilanciamento di interessi è consentito alla P.A. quando vengono in conflitto l’interesse dell’occupante abusivo che ha violato la legge e quello del proprietario dell’immobile che ha rispettato la legge;
  • la politica del ”lasciar fare” può portare ad un comportamento del reo ancor più violento;
  • la tolleranza per evitare più gravi proteste significherebbe che per ragioni di ordine pubblico si può tollerare la violazione dello stesso ordine pubblico.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 04 ottobre 2018 n. 24198

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