15.10.2018
Licenziamento collettivo – Criteri di scelta – Maggior vicinanza al pensionamento – Legittimità

Il criterio di scelta unico della prossimità della possibilità di accedere al prepensionamento, adottato nell’accordo fra azienda e OO.SS., è applicabile a tutti i dipendenti dell’impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi siano assegnati, senza che rilevino i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura.

L’accordo sindacale deve rispettare unicamente il principio di non discriminazione sancita dall’art. 15 legge n. 300/1970 e il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i criteri dell’obbiettività e della generalità, cercando di ridurre al minimo il cosiddetto “impatto sociale” e scegliendo di espellere i lavoratori che, per vari moti, anche personali, subiscono ragionevolmente un danno comparativamente minore.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 08 ottobre 2018 n. 24755

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