02.10.2018
Assicurazioni danni – Clausole claims made – Riconoscimento legislativo – Rischio assicurabile

Le clausole claims made (letteralmente “a richiesta fatta”), pur tenendo presenti le diverse articolazioni delle stesse, sostanzialmente considerano “sinistro” la richiesta risarcitoria inoltrata nel periodo di efficacia della polizza indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.

Tali clausole sono considerate legittime in molti ordinamenti stranieri ed anche nel diritto italiano, ad esempio con l’art. 11 della legge n. 24/2017 (responsabilità professionale degli esercenti professioni sanitarie) secondo il quale la garanzia assicurativa deve obbligatoriamente prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei 10 anni antecedenti la stipulazione del contratto, purché denunciati alla compagnia assicuratrice durante la vigenza temporale della polizza.

La standardizzazione del contenuto contrattuale operata dalla citata legge e da altre analoghe va apprezzata in linea generale per tutti i casi giustificati dalla medesima logica assicurativa che è quella della copertura dei rischi per danni da eziologia incerta e/o caratterizzati dalla lungolatenza.

La clausola claims made costituisce una deroga convenzionale, abilitata dall’art. 1932 cod. civ., alla disciplina del modello di assicurazione di cui al primo comma dell’art. 1917 cod. civ. Tale deroga, ai sensi  dall’art. 1322 cod. civ., deve, nella fase prodromica alla stipulazione del contratto, rispettare gli obblighi di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ., non determinare vizi del consenso ed essere in grado di far conseguire al contraente pregiudicato un effettivo ristoro del danno subìto, commisurabile all’entità delle utilità conseguibili in base ad un contratto correttamente concluso.

 

 

 

Inoltre, ma questo è compito del giudice di merito, si tratterà di valutare la “causa concreta” del contratto e cioè la sua adeguatezza agli interessi avuti di mira dai contraenti ed anche che vi sia una relazione oggettiva e coerente tra rischio assicurato e ammontare del premio.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 24 settembre 2018 n. 22437

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