02.10.2018
Licenziamento – Reintegrazione – Assegnazione ad altra sede – Valutazione ex art. 1460 cod. civ

Il rifiuto del lavoratore, ottenuta la reintegrazione per effetto di licenziamento illegittimo, a prestare servizio in sede diversa da quella precedente, deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.

Ai sensi dell’art. 1460, 2° comma, cod. civ. si dovrà accertare quale delle due parti si sia resa responsabile  delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte.

Il secondo licenziamento deve considerarsi illegittimo se, acclarata la buona fede del lavoratore, esso appare palesemente adottato solo per effetto del predetto rifiuto e la nuova sede (Argenta, provincia di Ferrara) risulti particolarmente lontana dalla sede precedente (nella specie Taranto)

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 25 settembre 2018 n. 22656

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