Il rifiuto del lavoratore, ottenuta la reintegrazione per effetto di licenziamento illegittimo, a prestare servizio in sede diversa da quella precedente, deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.
Ai sensi dell’art. 1460, 2° comma, cod. civ. si dovrà accertare quale delle due parti si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte.
Il secondo licenziamento deve considerarsi illegittimo se, acclarata la buona fede del lavoratore, esso appare palesemente adottato solo per effetto del predetto rifiuto e la nuova sede (Argenta, provincia di Ferrara) risulti particolarmente lontana dalla sede precedente (nella specie Taranto)
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 25 settembre 2018 n. 22656