I D.M., ai fini del tasso soglia, enucleano, come distinte categorie, quella del “mutuo” e quella degli “altri finanziamenti”.
Il contratto mutuo e quello di finanziamento a stati di avanzamento sono ontologicamente diversi, perché il primo è un contratto essenzialmente reale ed unilaterale con obbligazioni da una sola parte, mentre il secondo risulta caratterizzato dall’obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base a un rapporto fondamentale di carattere consensuale ed obbligatorio.
Tuttavia, secondo i due parametri presi i considerazione dalla legge sull’usura (rischi e garanzie prestate), finanziamento ipotecario a stato di avanzamenti e mutuo sono omogenei, posto che, a partire dal D.M. 22 giugno 2004, per mutui devono considerarsi i soli finanziamenti muniti di garanzia ipotecaria.
Anche con riferimento al grado di rischio dell’operazione e alla garanzia ad esso correlata, il finanziamento a stato di avanzamento lavori assistito da ipoteca presenta evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale e perciò ad esso va perciò assimilato.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 06 settembre 2019 n. 22380