18.10.2019
Usura – Tasso soglia – Mutuo e finanziamento a stato avanzamento lavori – Omogeneità

I D.M., ai fini del tasso soglia, enucleano, come distinte categorie, quella del “mutuo” e quella degli “altri finanziamenti”.

Il contratto mutuo e quello di finanziamento a stati di avanzamento sono ontologicamente diversi, perché il primo è un contratto essenzialmente reale ed unilaterale con obbligazioni da una sola parte, mentre il secondo risulta caratterizzato dall’obbligo di un soggetto di fornire capitali a ripetizione, in base a un rapporto fondamentale di carattere consensuale ed obbligatorio.

Tuttavia,  secondo i due parametri presi i considerazione dalla legge sull’usura (rischi e  garanzie prestate), finanziamento ipotecario a stato di avanzamenti e mutuo sono omogenei, posto che, a partire dal D.M. 22 giugno 2004, per mutui devono considerarsi i soli finanziamenti muniti di garanzia ipotecaria.

Anche con riferimento al grado di rischio dell’operazione e alla garanzia ad esso correlata, il finanziamento a stato di avanzamento lavori assistito da ipoteca presenta evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale e perciò ad esso va perciò assimilato.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 06 settembre 2019 n. 22380