18.10.2019
Licenziamento collettivo – Licenziamento discriminatorio – Onere della prova

L’allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli, non altera il criterio di distribuzione dell’onere della prova ex art. 5 legge 604/1966 e quindi non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare il legittimo esercizio del potere disciplinare.

L’onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grave sul lavoratore. Trattandosi di prova non agevole, la stessa può essere data per presunzioni e allo scopo può attribuirsi valore indiziario all’inesistenza della ragione formalmente addotta e, in caso di licenziamento collettivo, anche alla violazione dei criteri di scelta.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 08 ottobre 2019 n. 25166