La riduzione della platea dei lavoratori licenziabili richiede che le ragioni fondanti tale scelta siano rappresentate nella lettera di avvio della procedura di mobilità e che le ragioni siano giustificate dalle esigenze tecnico-organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale.
La “fungibilità” nella comparazione dei lavoratori da licenziare non può essere ancorata all’esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dal lavoratore, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione e del bagaglio di conoscenze acquisito.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 04 ottobre 2019 n. 24882