18.10.2019
Arricchimento indebito – Convivenza – Spese per costruzione futura casa familiare

L’importo versato dalla convivente al futuro marito, pari al 50% del costo della costruzione realizzata su terreno di proprietà dell’altro e la cui proprietà era destinata, come da accordo scritto, ad essere attribuita a ciascuno dei due in parti eguali, deve essere restituito da chi lo ha utilizzato, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 03 ottobre 2019 n. 24721