18.10.2019
Autoveicolo – Pignoramento – Possesso vale titolo

Allorquando un autoveicolo è rinvenuto dall’ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato, vale – al pare dei beni mobili non registrati – il principio “possesso vale titolo”.

Il terzo che assuma di essere proprietario del veicolo non può limitarsi ad invocare le risultanze del PRA. in quanto queste sono dimostrative del fatto che egli acquistò il veicolo, ma non anche del titolo  – diverso da un ulteriore, successivo, trasferimento della proprietà – per il quale lo stesso è stato rinvenuto nel possesso del debitore esecutato.

La trascrizione al PRA dell’atto di vendita non ha valore costitutivo, configurando uno strumento legale di pubblicità e di tutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dl medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 17 ottobre 2019 n. 26327