18.10.2019
Usura – Interessi moratori – Clausola di salvaguardia

Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi e antitetici. Essi pertanto non possono cumularsi.

Ove il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, è il valore complessivo di tale somma che costituisce il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.

Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora sono soggetti alla normativa antiusura e la relativa clausola è da considerarsi nulla ex art. 1815 cod. civ. Tuttavia, poiché una volta che il cliente è costituito in mora non è più possibile distinguere la parte corrispettiva da quella moratoria, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario.

Per gli interessi convenzionali di mora che hanno natura di clausola penale, trovano contemporanea applicazione l’art. 1815, comma 2, cod. civ. (nullità della pattuizione) e l’art. 1384 cod. civ. (riduzione ad equità).

L’inserimento di una clausola di salvaguardia in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionali dovrà essere mantenuta entro il limiti del “tasso soglia” trasforma il divieto legale in una specifica obbligazione della banca che, in caso di contestazione, dovrà provare di averla osservata.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019 n. 26286