Ai fini del superamento del tasso soglia di usura, la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse; infatti il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata – in tutto o in parte – in ritardo.
Né una somma tra tassi nominali risulta ammessa dalla Suprema Corte. Infatti, nella fattispecie di cui alla sentenza 350/2013, il tasso di mora risultava pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo, con la conseguenza che il tasso di mora (ma solo tale tasso), così conteggiato, si palesava usurario.
Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, sentenza 09novemnre 2017 n. 11275