Agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale.
Una volta ritenuta l’efficacia soggettiva dell’accordo collettivo aziendale anche nei confronti degli iscritti ad un’associazione non stipulante o comunque dissenziente, è legittimo che il datore di lavoro ne pretenda l’applicazione, anche sotto comminatoria di sanzioni disciplinari, fermo restando che la stessa efficacia non può essere estesa a quei lavoratori che, aderendo ad un’associazione sindacale non stipulante, ne condividano l’esplicito dissenso.
La contrattazione aziendale può derogare, anche in peius, al c.c.n.l., fatti salvi i diritti quesiti.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 15 novembre 2017 n. 27115