24.11.2017
Infortunio sul lavoro – Danno biologico – Danno differenziale a carico del datore di lavoro – Criterio di calcolo

Il danno biologico c.d. differenziale, che rimane a carico del datore di lavoro nei casi in cui opera la copertura INAIL per danno biologico ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, va operato per poste omogenee, sicché dall’ammontare complessivo del danno biologico va detratto, non già il valore capitale della rendita INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico, con esclusione della quota volta all’indennizzo del danno patrimoniale.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 21 novembre 2017 n. 27669

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