Al fine di poter considerare legittimo un licenziamento comminato per scarso rendimento, parte datoriale è tenuta a provare rigorosamente il comportamento negligente del lavoratore in quanto elemento costitutivo del recesso per giustificato motivo soggettivo e che l’inadeguatezza del risultato non sia ascrivibile all’organizzazione dei lavori da parte dell’imprenditore e a fattori socio-ambientali.
Deve cioè risultare, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – e a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obbiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.
La negligenza può essere provata anche solo per presunzioni e la valutazione di tale prova spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 10 novembre 2017 n. 26676