20.10.2017
“Usura sopravvenuta” – Irrilevanza ai fini e civili e penali

Premesso che il carattere fondiario del mutuo non dispensa dall’osservanza della legge n. 108/1996 sull’usura, la pattuizione di un interesse che, fin dal momento della stipulazione del contratto o nel corso del rapporto, risulti superiore al tasso soglia in virtù dell’operatività del meccanismo previsto da tale legge, non comporta né responsabilità penale, né invalidità della relativa clausola alla luce del chiaro disposto dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 304/2000 che recita: “ Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Il giudice è vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. data dal citato D.L. di cui la

Corte Costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità  con la sentenza n. 29/2002.

Pertanto è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1966, diverse dagli artt. 644 c.p. e 1815, 2° comma, c.c. come da essa novellati che il superamento del tasso soglia dell’usura al tempo del pagamento comporti la nullità o l’inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l’illiceità della pretesa del pagamento del creditore.

Né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, essendo la stessa pretesa corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 19 ottobre 2017 n. 24675

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