20.10.2017
Lavoro – Giusta causa o giustificato motivo soggettivo – Rilevanza delle ipotesi previste dal c.c.n.l.

Il caso. Contestazione del 7 maggio 2009: aver lasciato una mazzetta di contanti di € 8.500,00 appoggiata su un macchinario consentendo che altri se ne appropriasse.

Il fatto non costituisce giusta causa di licenziamento perché non caratterizzato da dolo, come richiesto dal c.c.n.l.

Il fatto non costituisce neppure giustificato motivo soggettivo di licenziamento difettando il requisito del “pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio con gravi danni alla società o a terzi o anche con gravi danni alle persone” previsto dallo stesso c.c.n.l.

La circostanza che il lavoratore avesse deciso deliberatamente di non riporre la mazzetta in cassaforte non risulta dalla contestazione, così come non emerge che il tutto volontariamente e consapevolmente fosse stato taciuto ai superiori gerarchici.

E’ quindi corretta la decisione della Corte d’Appello di reintegrare il lavoratore e di condannare il datore di lavoro a risarcirgli il danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso a quello della reintegrazione.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 18 ottobre 2017 n. 24561

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