20.10.2017
Contratti bancari – Anatocismo – Interessi applicabili

Qualsiasi pattuizione, anche eventualmente a condizioni di reciprocità, ma intervenuta prima della delibera CIRC del 2000 porta ad un effetto anatocistico illegittimo, mentre dopo il gennaio 2014, in ragione del mancato adeguamento della banca alle modifiche operate dall’art. 120 T.U.B., è escluso qualsiasi effetto anatocistico anche se pattuito coi reciprocità.

Non possono essere neppure applicati i tassi B.O.T. di cui all’art. 117 T.U.B., mas solo il saggio legale se vi è assenza radicale del contratto e non solo la mancata pattuizione del tasso in presenza di un contratto esistente.

Tribunale di Padova, R.G. 4545/2015, sentenza 09 ottobre 2017 (da CASSAZIONE.net)