L’art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001 fa salvo l’art. 2, commi 1 e 2, legge n. 1204/1971 che prevedono il divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza al compimento di un anno di età del figlio, con alcune eccezioni tra le quali quella relativa alla “cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta”.
La stessa legge, all’art. 2, comma 4 prevede che, nel periodo suddetto, la lavoratrice può essere sospesa se sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
Per effetto di successiva normativa, l’art. 54 comma 3 lettera b) D. Lgs. 151/2001 prevede che la lavoratrice può essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, che comporti “cessazione dell’attività dell’azienda”.
Quest’ultima locuzione è insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica e non può riferirsi alla soppressione di un ramo o reparto, seppure dotato di autonomia funzionale.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 28 settembre 2017 n. 22720.