20.10.2017
Contratti bancari – Capitalizzazione annuale – Nullità

Una volta disconosciuta la natura di fonte del diritto agli “usi bancari” in materia di anatocismo, la disciplina applicabile che residua non può che essere quella legale, sicché, in difetto di successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale.

Pertanto, in tema di controversie concernenti un contratto di apertura di credito in conto corrente negoziato dalle parti in data anteriore all’entrata in vigore della delibera CIRC 9.2.2000, il giudice deve calcolare gli interessi a debito senza operare alcuna capitalizzazione.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 16 ottobre 2017 n. 24293