La fissazione di un tasso soglia, al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.
Erra pertanto il giudice di merito nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non sia stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quel moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso.
Corte di Cassazione, Sezione Sesta-1, ordinanza 04 ottobre 2017 n. 23192
Corte di Cassazione, Sezione Sesta – 1, ordinanza 06 marzo 2017 n. 5598