19.07.2017
Usura – Interessi moratori – Usurarietà possibile per interessi superiori a quelli previsti per le transazioni commerciali.

La formula del TEG non include il calcolo degli interessi moratori e non è fondato l’escamotage  di usare la formula TEG aggiungendo addendi non previsti al fine di ottenere usura, essendo evidente che, se aggiungo un addendo in una formula che non lo comprende, ottengo un risultato evidentemente distorto e così dicasi per la c.d. commissione di anticipata restituzione, equipollente a moratorio.

In assenza di comprensione di tali voci nel TEG, si deve ricorrere alla c.d. usura soggettiva ex art. 644, comma 4, c.p.

Il criterio equitativo utilizzabile si ottiene applicando l’interesse moratorio previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002. Se il tasso moratorio, stabilito all’atto della conclusione del contratto, è superiore, si elide la posta.

Tribunale Busto Arsizio, sentenza 12 giugno 2017 n. 921