19.07.2017
Usura – Interessi di mora – Non computabilità ai fini del tasso soglia

I tassi di mora, anche di per sé soli considerati, non possono mai integrare una fattispecie usuraria.

Infatti, fra l’altro:

  • il legislatore stesso, nella normativa sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, prevede tassi di mora per lo più superiori ai tassi soglia ai fini dell’usura;
  • gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune solo la modalità di calcolo;
  • la Banca d’Italia calcola il tasso soglia sulla base del TAEG nel cui ambito non viene in alcun modo rilevato il tasso di mora;
  • volendo far valere la rilevanza del tasso di mora dal punto di vista del costo effettivo del credito (il che risponderebbe solo ad una visuale economicistica della fattispecie), si dovrebbe far riferimento, non al tasso, ma agli interessi effettivamente praticati e applicati nel corso del rapporto.

In nessun caso la questione, peraltro mai direttamente e diffusamente, ha costituito la ratio decidendi delle sentenze della Cassazione e in particolare della sentenza n. 350/2013.

Tribunale di Milano, Sezione XII, est. Ricciardi, sentenza 28 giugno 2017 n. 7280