20.05.2020
Usura – Interessi moratori – Tasso soglia – Calcolo – Riduzione

Volendo valutare il superamento del tasso soglia anche con riferimento agli interessi moratori, certamente non è corretto sommare interessi corrispettivi e interessi moratoti, dal momento che gli stessi sono fra loro alternativi.
Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora al pari di quelli corrispettivi sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura.
Le istruzioni della Banca d’Italia non prevedono l’inclusione degli interessi moratori nella rilevazione del TEGM, ma la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora. Pertanto, è possibile individuare il tasso soglia di mora applicando a tale media la maggiorazione del 2,1% prevista dall’art. 2, comma 4, legge n. 108/1966.
Dunque, il tasso soglia di mora è calcolato sommando al tasso corrispettivo, nella specie del 4,1%, la maggiorazione del 2.1%, con il risultato del 6,2% che, applicando l’aumento del 50% previsto dall’att. 2, comma 4, legge n. 108/96, sale al 9,3%.
Poiché gli interessi convenzionali di mora hanno natura di penale, trovano contemporanea applicazione l’art. 1815, comma 2. cod. civ. (nullità della pattuizione che superi il tasso soglia) e l’art. 1384 cod. civ. (riduzione ad equità di penale eccessiva)
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019 n. 26286
Appello Milano, Sezione I, sentenza 29 aprile 2020 n. 1035