05.05.2020
Ferie – Mancata fruizione – Obbligo di pagamento

L’obbligo al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie fa carico al datore di lavoro, anche quando la mancata fruizione prescinde da sua responsabilità, come in caso di morte del lavoratore.
Infatti, il diritto relativo ha natura retributiva in quanto l’indennità rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica.
Al fine di escludere il diritto del lavoratore all’indennità è necessario che il datore di lavoro dimostri di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie cui il lavoratore non abbia fruito, venendo ad in incorrere nella c,d, mora del creditore.
Ove non sia più possibile beneficiarie delle ferie maturate in corso del rapporto, queste non possono che essere monetizzate.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 21 aprile 2020 n. 7976