10.06.2021
Usura – Interessi moratori – Interessi corrispettivi

La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui alla legge 108/1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori e il TEGM così come rilevato nei decreti.
Dall’accertamento della usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815 cod. civ., comma 2, di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti in applicazione dell’art. 1224 cod. civ, comma 1.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 13 maggio 2021 n. 12964