La personalizzazione del risarcimento del danno, anche con riferimento alla voce di quello morale, consiste in una variazione del “valore standard” per tener conto della incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali afferenti alla persona del danneggiato, mettendo in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto.
Non può essere accordata alcuna personalizzazione se questa non afferisca esclusivamente alle specificità del caso concreto; i pregiudizi individuali, secondo l’id quod plerumque accidit, in capo alla vittima del medesimo evento lesivo si devono ritenere risarciti all’interno della collocazione tabellare del danno.
In mancanza di situazioni concrete e specifiche, il risarcimento spettante a ciascun congiunto a titolo di danno indiretto può essere liquidato, in via equitativa, in misura sostanzialmente massima secondo i parametri tabellari del 2018.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 04 giugno 2021 n. 15697