10.06.2021
Danno non patrimoniale – Personalizzazione – Requisiti

La personalizzazione del risarcimento del danno, anche con riferimento alla voce di quello morale, consiste in una variazione del “valore standard” per tener conto della incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali afferenti alla persona del danneggiato, mettendo in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto.
Non può essere accordata alcuna personalizzazione se questa non afferisca esclusivamente alle specificità del caso concreto; i pregiudizi individuali, secondo l’id quod plerumque accidit, in capo alla vittima del medesimo evento lesivo si devono ritenere risarciti all’interno della collocazione tabellare del danno.
In mancanza di situazioni concrete e specifiche, il risarcimento spettante a ciascun congiunto a titolo di danno indiretto può essere liquidato, in via equitativa, in misura sostanzialmente massima secondo i parametri tabellari del 2018.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 04 giugno 2021 n. 15697