I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvo gli effetti dell’usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Anche l’azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell’actio negatoria servitutis rivolta, non ad accertare il diritto di proprietà dell’attore, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù.
Le convenzioni costitutive di servitù “personali” o “irregolari, aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono disconosciute dal codice vigente, in quanto si concretizzano in una utilità del tutto personale e non in un’utilità oggettiva del fondo dominante.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 31 maggio 2021 n. 15142