10.06.2021
Licenziamento collettivo – Numero minimo lavoratori licenziandi

Ai fini del licenziamento collettivo, nella nozione di “licenziamento” rientra il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente ed a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, da cui consegua la cessazione del contratto anche a richiesta del lavoratore medesimo (Corte di Giustizia UE 11 novembre 2015 in causa C-422/14).
Sempre in tale contesto, l’espressione “intenda licenziare” di cui all’art. 24 legge n. 223/1991 si riferisce alla chiara manifestazione della volontà di recesso, pur necessariamente ancorata al fatto che i licenziamenti non possono intimarsi se non successivamente all’iter procedimentale di legge.
Nel numero minimo di cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni, non possono includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all’iniziativa del datore di lavoro.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 31 maggio 2021 n. 15118