La disposizione dell’art. 1815 cpv Cod. Civ. pare doversi riferire al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale “mutuo oneroso”, e non, invece, al tasso moratorio il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile, secondo il disposto dell’art. 1224 Cod. Civ., con finalità analoghe a quella proprie della clausola penale.
Al di là delle diverse opinioni circa l’individuazione del tertium comparationis da assumere onde accertare l’usurarietà oggettiva del tasso di interesse moratorio, non appare opinabile, da un lato la permanente diversità ontologica tra tasso corrispettivo e tasso moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l’attuazione del programma contrattuale e il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l’eventuale inadempimento, dall’altro canto, la conseguente autonomia delle pattuizioni contrattuali relative all’uno o all’altro tipo di interesse, ancorché eventualmente ricomprese nella medesima clausola contrattuale.
Può ammettersi l’esperimento, nel corso del rapporto, di un’azione di mero accertamento dell’usurarietà della clausola per la parte relativa agli interessi di mora; dall’eventuale accoglimento di una siffatta domanda, deriverà al mutuante l’onere di fornire la prova dell’esistenza di un danno da ritardo ulteriore rispetto all’interesse corrispettivo.
Tribunale di Brescia, Sezione II, sentenza 15 giugno 2017 n. 1857