Al giudice delegato, ai sensi dell’art. 108 legge fall. anche nel testo novellato dal d. lgs. n. 5/2006, è attribuito il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita pure ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza che peraltro la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione, affidata al prudente apprezzamento del giudice.
Cassazione Civile, Sezione VI- 1, ordinanza 12 gennaio 2017 n. 669