19.07.2017
Contratti bancari – Forma scritta ad substantiam – Sufficiente la firma del cliente

La forma scritta ad substantiam nei contratti bancari è posta a tutela del cliente parte debole (neo-formalismo di protezione); pertanto la firma che deve essere presente nel corpo del documento contenente il regolamento contrattuale è quella del cliente, non quella della banca; ancora, la firma della banca non è necessaria per il perfezionamento formale del contratto ove quel documento sia stato predisposto dalla banca, intestato alla stessa, firmato dal cliente e a questi consegnato, trovando in tal caso la volontà della banca sufficiente esternazione formale nel fatto stesso della predisposizione del documento; infine, in ogni caso, l’incontro delle volontà in forma scritta può aversi con modalità anche non contestuali, ad esempio mediante sottoscrizione di documenti che a quel contratto facciano riferimento.

Tribunale di Lanciano, est. Nappi, sentenza 07 luglio 2017 n. 283

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