Dovendosi individuare, ai fini dell’art. 63 disp. att. Cod. Civ., quando sia insorto l’obbligo di partecipazione a spese condominiali per l’esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di tale intervento.
Tale momento rileva anche per imputare l’obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati
Poiché l’alienante, una volta perfezionatosi il trasferimento dell’unità immobiliare, perde la qualità di condomino, non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. Cod. Civ., ma il credito del condominio rimane azionabile in sede di processo di cognizione p di ingiunzione ordinaria di pagamento.
Cassazione