Conformemente ai precedenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, la rettifica giudiziale del sesso non comporta obbligatoriamente l’intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
L’acquisizione di una nuova identità di genere postula, tuttavia, che la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale siano oggetto di accertamento tecnico nell’ambito di un giudizio, in cui partecipa anche il pubblico ministero, volto ad accertare le modalità attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, compresi i caratteri sessuali che concorrono a determinare l’identità personale e di genere.
Corte Costituzionale, ordinanza 13 luglio 2017 n. 185