26.07.2017
Leasing – Risoluzione di diritto per mancato pagamento di una rata – Clausola penale: riducibilità

E’ legittima la clausola secondo cui il contratto di leasing si risolve di diritto in caso di mancato pagamento anche di un solo canone.

E’ pure legittima la clausola secondo cui, in caso di risoluzione di un contratto di leasing, l’utilizzatore è tenuto, a titolo di penale, al pagamento di tutti i canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione, nonché di quelli scadenti fino alla scadenza originaria del contratto e dell’importo previsto quale prezzo di riscatto finale oltre interessi e spese, dedotto il ricavo dalla vendita o dalla ri-locazione finanziaria del bene. Tale clausola prevale sulla norma codicistica di cui all’art. 1526, comma 1 cod. civ., considerando anche che il bene era destinato, alla scadenza del contratto, a conservare un valore superiore al prezzo di riscatto.

Tale penale va però ridotta ai sensi dell’art. 1526, comma 2, cod. civ., se la sua applicazione comporta per la società di leasing l’introito di un importo superiore a quello che avrebbe percepito in caso di regolare adempimento del rapporto e, per giunta, in anticipo rispetto alle scadenze contrattuali, tenuto anche conto del probabile utile ricavabile per effetto della probabile ri-locazione del bene.

Tribunale di Vicenza, sentenza 28 marzo 2017 n. 1013