Il condomino che abbia spontaneamente e integralmente pagato i lavori eseguiti su parti comuni non può rivalersi per la restituzione né verso il condominio, né verso i singoli condomini, non potendosi avvalere né della surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 del codice civile né del diritto di regresso.
Può soltanto agire nei confronti dei singoli condomini per ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento.
Cassazione Civile 11 agosto 2017 n. 20073