Fino all’entrata in vigore dell’art. 2-bis D.L. 185/2008 la commissione di massimo scoperto (CMS) non era considerata ai fini della determinazione del TEGM e quindi del tasso soglia ai fini dell’usura.
Tale norma non ha carattere innovativo e non interpretativo e dunque retroattivo.
“Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura “presunta” va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali , compensandosi poi l’importo dell’eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto a quello del CMS rientrante nella soglia con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (principio di diritto).
La CSM è stata poi definitivamente superata dall’art. 117 bis del D. Lgs. 385/1933 (TUB) inserito dall’art. 6 bis D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011.
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 20 giugno 2018 n. 16303