Il principio della postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dettato dall’art. 2467 cod. civ. per le s.r.l., è compatibile con le altre forme societarie, come desumibile dall’art. 2497 quinquies cod. civ., visto che tale norma ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.
Tale estensione presuppone una valutazione in concreto, dovendosi in particolare valutare se la società, per modeste dimensioni o per assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o comunque ristretta) sia idonea di volta in volta a giustificare l’applicazione della disposizione citata.
L’identità di posizione fra socio di s.r.l. e socio di s.p.a. può affermarsi tutte le volte in cui l’organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni simili a quelle di cui potrebbe disporre un socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2467.
La condizione di un socio che sia anche amministratore della società finanziata può essere considerata alla stregua di elemento fondante di una presunzione assoluta di conoscenza della situazione finanziaria della società debitrice.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 20 giugno 2018 n. 16281