03.07.2018
Finanziamento soci – Postergazione – Società per azioni – Condizioni

Il principio della postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dettato dall’art. 2467 cod. civ. per le s.r.l., è compatibile  con le altre forme societarie, come desumibile dall’art. 2497 quinquies cod. civ., visto che tale norma ne estende l’applicabilità  ai finanziamenti  effettuati in favore di qualsiasi società da parte  di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.

Tale estensione presuppone  una valutazione in concreto, dovendosi in particolare valutare  se la società, per modeste dimensioni o per assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o comunque ristretta) sia idonea di volta in volta a giustificare l’applicazione della disposizione citata.

L’identità di posizione fra socio di s.r.l. e socio di s.p.a. può affermarsi tutte le volte in cui l’organizzazione della società finanziata consenta al socio  di ottenere informazioni simili a quelle di cui potrebbe disporre un socio di s.r.l.  ai sensi dell’art. 2467.

La condizione di un socio  che sia anche amministratore della società finanziata può essere considerata alla stregua di elemento fondante di una presunzione assoluta di conoscenza della situazione finanziaria della società debitrice.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 20 giugno 2018 n. 16281

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