03.07.2018
Privacy – Consenso – Nozione

Fatto: una società offriva per il tramite di un portale un servizio di newsletter su tematiche legate a finanza, fisco, diritto , lavoro. Per accedere alle newsletter l’utente doveva inserire un proprio indirizzo e-mail, dando il proprio consenso mediante una spunta su una casella in calce al modulo di raccolta dati.

Tale forma di consenso non concreta il necessario consenso informato che presuppone una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile e la previa offerta da parte del titolare di tutte le informazioni elencate nell’art. 13 del Codice della privacy.

Tale consenso non può essere perturbato neppure da possibili disorientamenti, strattagemmi, opacità, sotterfugi, slealtà, doppiezze o malizie adottate dal titolare del trattamento.

E’ da escludere che gli effetti del consenso possano legittimamente derivarsi da una spunta sulla casella di una pagina web e siamo invece descritti in altra pagina web linkata alla prima, non essendoci contezza che l’interessato abbia consultato detta altra pagina, apponendo nuovamente una diversa spunta finalizzata a manifestare il suo consenso riferito, almeno, a determinati settori merceologici o servizi cui i successivi messaggi pubblicitari saranno riferiti.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 2 luglio 2018 n. 17278

 

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