03.07.2018
Licenziamento – Tutela risarcitoria – Rito fallimentare – Rito del lavoro

 

Il giudice del lavoro è giudice del rapporto  e quindi a lui spetta la cognizione di ogni controversia avente ad oggetto lo status del lavoratore in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto.

Il giudice fallimentare è giudice del concorso e quindi a lui spetta l’accertamento, con la relativa qualificazione, dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso.

Causa petendi per le domande relative al rapporto riguarda l’interesse del lavoratore  all’interno dell’impresa; per le domande relative al concorso rileva solo la strumentalità dell’accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.

La cognizione del giudice del lavoro riguarda sia l’impugnazione del licenziamento disciplinare, sia la domanda di condanna di reintegrazione nel posto di lavoro.

Dopo l’entrata on vigore della legge n. 92/2012 è necessaria un’applicazione selettiva dell’art. 18 S.L. i ordine alla scelta applicabile (reintegratoria e risarcitoria o soltanto risarcitoria, con sua diversa commisurazione.

Tale commisurazione si radica su una valutazione calibrata di elementi interni al rapporto di lavoro, tutti apprezzabili per palese cognizione, dal giudice del rapporto, cioè del lavoro.

Il lavoratore potrà essere ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale, ma con riserva, fino all’esito del giudizio avanti il giudice del lavoro.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 21 giugno 2018 n. 16443